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Ordinanza — n. 11223/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding aggravated robbery conviction and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11223/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Achraf Balloul's appeal inadmissible for failing to meet the specificity requirements of Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the conviction for aggravated robbery and the reduction of the sentence, arguing violations of law and omitted examination of prior arguments. The court rejected these claims as mere repetitions of appellate arguments without new specific grounds, noting that the appellate court correctly considered both the low value of the stolen phone and the physical harm inflicted on the victim.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Appeals must be specific and not merely repeat arguments from lower courts; general re-evaluation of facts without new specific grounds renders an appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity aggravated robbery mitigating circumstances Code of Criminal Procedure commisurazione della pena per rapina circostanze aggravanti o attenuanti tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLOUL ACHRAF nato il 02/12/1995 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Achraf Balloul ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di rapina aggravata ascrittogli, riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale, deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (in particolare, per omesso esame di censure dedotte in appello ed omesso esame della p.o.) ed al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Con riguardo alla contestata affermazione di responsabilità, essi reiterano censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della contestata statuizione, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti: l'imputato era uno dei componenti del gruppo che ha aggredito la p.o., rapinandola del telefono cellulare, e le dichiarazioni della p.o. sono risultate attendibili, tanto da non renderne necessaria l'audizione in contraddittorio, cui l'imputato aveva, da parte suo, rinunziato per effetto della richiesta di accesso al rito abbreviato non condizionato.

Anche l'ulteriore motivo è privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. poiché non considera le corrette argomentazioni in virtù delle quali la Corte di appello ha motivato la contestata statuizione, valorizzando il non esiguo valore del telefono cellulare de quo; peraltro, secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173), che il collegio condivide e ribadisce, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, 3._ soltanto nel caso in cui la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità, può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici. Di tali profili il ricorrente si è del tutto disinteressato, considerando il solo danno al patrimonio della vittima. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente S