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Ordinanza — n. 11220/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for fraud due to late filing and lack of specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11220/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Luigi Alessandro Belotti's appeal inadmissible because it was filed late, violating the fifteen-day deadline, and lacked the specific grounds required by law. The appellant argued for a different legal qualification of the fraud facts and the aggravating circumstance, but the court noted these were mere conjectures without addressing the appellate court's reasoning. Consequently, the court dismissed the entire appeal and ordered Belotti to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, e Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; An appeal lacking specific grounds and filed outside the statutory time limit is inadmissible, precluding the court from examining substantive merits or declaring extinction of the crime.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility late filing deadline violation lack of specific grounds court costs and fine prescription non-examination ricorso per risarcimento danni concussione sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, c.p.p.
Art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L.
Sez. U, n. 23428 del 02/03/2005, Bracale
Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008
231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELOTTI LUIGI ALESSANDRO nato a SARNICO il 23/01/1969 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Belotti Luigi Alessandro ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di truffa ascrittogli, riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale, deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato ed alla configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen. Nelle more è pervenuta memoria tardiva, in violazione del prescritto termine di giorni 15 (da computarsi in giorni cc.dd. "liberi"). Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Con riguardo alla contestata affermazione di responsabilità, essi reiterano censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della contestata statuizione (cfr., in particolare, f. 8 della sentenza impugnata, quanto ai raggiri ed artifizi impiegati), che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti.

L'oggettiva rilevanza della somma truffaldinamente carpita al deceptus, altrettanto puntualmente valorizzata dalla Corte di appello, integra di per sé, oggettivamente, la contestata circostanza aggravante. L'inammissibilità in toto del ricorso preclude la possibilità di rilevare d'ufficio la prescrizione del reato eventualmente maturata prima della sentenza di appello, non rilevata né eccepita nei motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). Non può porsi in questa sede neppure la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 6._ 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239400; argomenta anche da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consigli re estensore Il Presidente Sergic Beltrani Alfre