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Ordinanza — n. 11219/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specificity and orders fine for frivolous recollection of responsibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11219/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Gjoni Gjergj's appeal inadmissible due to a total lack of specific grounds required by criminal procedure law. The appellant merely reiterated arguments from the second instance without addressing the appellate court's reasoning or providing new evidence. Consequently, the court ordered Gjergj to pay procedural costs and a €3,000 fine for the intentional cause of inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, e Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks the specific grounds required by law, particularly when it merely restates arguments from lower courts without engaging with the contested facts or legal reasoning.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible appeal recollection of responsibility procedural costs frivolous appeal fine abbandono del procedimento per infrazione stradale guida nonostante revoca della patente confisca del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJONI GJERG3 nato a LEZHE( ALBANIA) il 04/10/1992 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; ••n

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Gjoni Gjergj ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di ricettazione di un'autovettura di provenienza furtiva alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Con riguardo alla contestata affermazione di responsabilità, essi reiterano censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della contestata statuizione (cfr., in particolare, ff. 5 ss. della sentenza impugnata), che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergi