Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11218/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to factual error regarding the agreed sentence amount.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11218/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal filed by Umberto Zampella was declared inadmissible because the defense's claim of a sentencing discrepancy was factually incorrect. Although the defense argued the appellate court exceeded an agreed sentence of 8 months and 15 days, the court found the agreement actually covered the exact 9 months and 500 euros imposed. Consequently, the court ruled the appeal lacked factual basis and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the alleged violation of law is based on a manifestly unfounded factual error regarding the terms of a prior agreement between the defense and the prosecution.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility sentencing agreement discrepancy factual error in appeal court costs and fine defense counsel error contraffazione di merci uso di un documento falso sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 617 cod. proc. pen.
art. 474 cod. pen
Con sentenza del 20.12.2016 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva riconosciuto Umberto Zampella responsabile del delitto di ricettazione e di quello di cui all'art. 474 cod. pen., per cui, ricondotto il fatto di cui al capo a) nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art.
art. 648 cod. pen
pen., per cui, ricondotto il fatto di cui al capo a) nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMPELLA UMBERTO nato a CASERTA il 03/12/1983 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdatg-a-wi4-se-a1+e-Perte- udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 20.12.2016 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva riconosciuto Umberto Zampella responsabile del delitto di ricettazione e di quello di cui all'art. 474 cod. pen., per cui, ricondotto il fatto di cui al capo a) nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen., ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di Appello di Napoli, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità formalizzata dal difensore all'uopo munito di procura speciale, e dell'accordo intervenuto con il PG in ordine alla pena, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la ha rideterminata in termini conformi a quanto convenuto dalle parti nella misura indicata di mesi 9 di reclusione ed Euro 500 di multa;

3. ricorre per cassazione il difensore dello Zampella lamentando violazione di legge: rileva, infatti, che a séguito dell'appello interposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il difensore aveva raggiunto un accordo con il PG su una pena finale pari a mesi 8 e giorni 15 di reclusione ed Euro 450 di multa mentre quella indicata dalla Corte di Appello nel dispositivo è di mesi 9 di reclusione ed Euro 500 di multa difforme da quanto concordato; segnala come l'errore in cui è incorsa la Corte di Appello comporti la ricorribilità della sentenza e la deduciblità del vizio così evidenziato.

4. Il ricorso è manifestamente infondato "in fatto" risultando, dalla lettura del verbale di udienza, che la richiesta del difensore su cui il PG aveva fornito il suo assenso, aveva ad oggetto le pena finale di mesi 9 di reclusione ed Euro 500 di multa ovvero esattamente quella contenuta nel dispositivo della sentenza qui impugnata.

5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa in razione della macroscopicità della infondatezza della doglianza - di Euro 5.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 5.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25.1.2022 Il Consigliere,estensore Il Presidente Pierluigi anfrocba' Alfredo Mantovano I