Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded claim of absent prosecutor regarding plea agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant's claim that the prosecutor was absent during the plea agreement hearing was manifestly false. The prosecutor had actually been present and formulated the request through his special representative. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a €5,000 fine for the negligence that caused the inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when based on a manifestly unfounded fact, such as the false assertion that the prosecutor was absent when he was actually present to formulate the plea agreement request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO EMANUELE MARIO nato a TORRE DEL GRECO il 03/08/1983 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdat43-a~4~44~"---- udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Gallo Emanuele Mario ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto la sua richiesta di concordato in appello in ordine ai reati ascrittigli, deducendo omesso avviso per l'udienza celebrata dinanzi alla Corfte di appello. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per un motivo manifestamente infondato, che fonda su un dato macroscopicamente non vero: la richiesta di concordato accolta dalla Corte di appello risulta formulata dal procuratore speciale dell'imputato, che era quindi presente (non assente) in udienza, proprio a mezzo del procuratore speciale. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della estrema ed ingiustificabile negligenza palesata - della somma di Euro cinquemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergìo Beltrani Alfredo Mantovano n DE39iTATO IN "1",i'• MIA • 2