Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11216/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for extortion crimes due to lack of remission and corrects sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11216/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that extortion crimes cannot be extinguished by a withdrawal of prosecution. The court affirmed the correct qualification of the crime and the increase in penalty for internal continuation. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 154 c.p.; Art. 616 c.p.p.: Remission of prosecution does not extinguish extortion crimes; appeals based on this ground are inadmissible, and the appellant bears costs and a fine.

Parole chiave

Generato dall'IA
extortion crimes remission of prosecution internal continuation inadmissible appeal procedural costs criminal penalty withdrawal of claim estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 154 c.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARRAG AHMED HASSAN ABDELATU MOHAMMED nato il 05/01/2000 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Farrag Ahmed Hassan Abdelatu Mohammed ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine ai reati di estorsione ed altro, in continuazione, alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto alla mancata declaratoria di improcedibilità in ordine ai reati di cui ai capi A) e B) - da riqualificare - per remissione di querela ed all'aumento operato a titolo di continuazione anche per il reato considerato più grave. Nelle more è pervenuta una dichiarazione di rinunzia ai termini con richiesta di "emanazione del provvedimento definitivo", che non è possibile qualificare con certezza come rinunzia al ricorso.

Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati: i reati di cui ai capi A) e B) non sono suscettibili di estinzione per la intervenuta remissione di querela; il reato di cui al capo A) è stato correttamente qualificato in considerazione della non azionabilità in giudizio della pretesa contra ius vantata nei confronti della vittima; in ordine al reato di cui al capo A) è stato correttamente operato un aumento a titolo di c.d. "continuazione interna". La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consig iere estensore Il Presidente Se