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Ordinanza — n. 11209/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11209/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11209/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CESARE ANTONIO nato a TERMOLI il 15/04/1985 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di BARI(dato avviso alle parti-3 udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;, RG. 36312/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Bari, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da Antonio Di Cesare, a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminava la pena a carico del predetto in anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11209/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

Parole chiave

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attenuazione della pena revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena responsabilità scemata pene condizionali sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di Appello di Bari, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da Antonio Di Cesare, a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CESARE ANTONIO nato a TERMOLI il 15/04/1985 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di BARI(dato avviso alle parti-3 udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;, RG. 36312/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Bari, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da Antonio Di Cesare, a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminava la pena a carico del predetto in anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa.

2. Antonio Di Cesare ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la suindicata pronunzia deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancato accertamento della responsabilità dell' imputato in ordine ai reati ascritti ed in punto di mancata concessione delle chieste circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso deve essere, invece, trattato secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza pronunziata a seguito di rinunzia da parte dei predetti imputati, nelle forme di cui all' art. 599 bis del codice di rito, ai motivi di impugnazione riguardanti i profili inerenti la responsabilità dell'imputato ed il complessivo trattamento sanzionatorio. Deve, invero, rilevarsi che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Fattispecie relativa a ricorso, dichiarato inammissibile, con cui si lamentava l'applicazione di una pena pecuniaria che, seppure non legittimamente stabilita in quanto contrastante con il divieto di "reformatio in pejus", rivestiva comunque natura legale). (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, MARINIELLO FABIO, Rv. 27610201).

Trattasi, pertanto, di censure che all' evidenza non possono essere dedotte in questa sede.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 Gennaio 2022- Il Consi liere Estensore