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Ordinanza — n. 11208/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for fraud due to lack of specific grounds and orders fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11208/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Maurizio Ugulini's appeal against the Bologna Court of Appeal inadmissible for failing to meet specific procedural requirements under Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure. Ugulini argued the lower court erred in attributing criminal responsibility for fraud due to alleged lack of deception, but the court found his arguments were merely unproven conjectures repeating previous appeals without engaging with the appellate court's reasoning. Consequently, the court ruled that the inadmissibility of the appeal precludes any examination of potential prescription defenses and imposed a fine of €3,000 on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; The inadmissibility of a cassation appeal due to lack of specific grounds precludes the court from examining causes of non-punishability such as prescription.

Parole chiave

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Cassation Appeal Inadmissibility Specific Grounds Requirement Prescription Defense Preclusion Criminal Procedure Code Procedural Vices verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep.
Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005
217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv.
Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008
231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
239400; argomenta anche da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UGULINI MAURIZIO nato a CASTELFRANCO EMILIA il 27/08/1975 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Maurizio Ugulini ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di truffa ascrittogli alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, per asserita carenza di raggiri ed artifizi. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Con riguardo alla contestata affermazione di responsabilità, essi reiterano censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della contestata statuizione (cfr., in particolare, ff. 5 s. della sentenza impugnata), che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti.

Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D.

L., Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239400; argomenta anche da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consigliere estensor