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Ordinanza — n. 11205/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for lack of specific grounds and orders fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11205/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the joint appeals by Russo and La Rocca inadmissible due to a total lack of specific grounds required by criminal procedure law. The appellants merely reiterated arguments from the appellate court without addressing the evidence or engaging with the court's reasoning on fraud liability. Consequently, the court ruled that the inadmissibility precludes any examination of prescription defenses and ordered the appellants to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1; Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must contain specific grounds for violation or defect of reasoning; if inadmissible for lack of specificity, the court cannot examine prescription or other non-punishment causes.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds defect of reasoning prescription defense preclusion procedural costs order criminal fine sanction appellate court review doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1 c.p.p.
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
Art. 610, comma 1 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep.
Sez. U, n. 23428 del 02/03/2005
Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008
231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
239400; argomenta anche da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016
Non è dovuta la liquidazione delle spese di parte civile: questa Corte (Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUSSO VINCENZO nato a BOSCOREALE il 03/10/1970 LA ROCCA SALVATORE nato a PALERMO il 08/09/1978 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRMO Salvatore La Rocca e Vincenzo Russo ricorrono congiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la loro condanna in ordine ai reati di truffa ascritti loro alle pene per ciascuno ritenute di giustizia dal Tribunale, deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, per carenza di raggiri ed artifizi. . 7~ 3 ricors4 Kintegralmente inammissibild perché propostd.per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Con riguardo alla contestata affermazione di responsabilità, essi reiterano censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della contestata statuizione (cfr., in particolare, f. 2 della sentenza impugnata), che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti.

Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inannnnissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D.

L., Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239400; argomenta anche da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause di inannmissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe - della somma 2, di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Non è dovuta la liquidazione delle spese di parte civile: questa Corte (Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139 - 01) ha già chiarito, con affermazione di principio che il collegio condivide e ribadisce, che, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Settima sezione della Corte di cassazione, in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile unicamente nei casi in cui questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria.

In applicazione del principio, è stata esclusa la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile che aveva prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma primo, cod. proc. pen. Analogo appare il presente caso, nel quale la parte civile si è limitata a rappresentare le proprie conclusioni, in difetto di qualsivoglia argomentazione.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 I