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Ordinanza — n. 11204/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific motivation references under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11204/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Ochoa Moreira inadmissible and ordered him to pay legal fees and a fine. The appellant challenged a reduction in sentence based on generic mitigating circumstances but failed to cite specific passages in the lower court's reasoning. The court ruled that the appeal lacked the required specificity under the Code of Criminal Procedure because it did not reference the actual motivation of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, e Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds complained of are absolutely devoid of references to the motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity motivation references Code of Criminal Procedure legal fees financial penalty generic mitigating circumstances attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCHOA MOREIRA PABLO GREGORIO nato il 06/08/1985 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ochoa Moreira Pablo Gregorio ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di ricettazione ascrittogli, riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale per effetto del contestuale proscioglimento dell'altro reato ascrittogli, deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'entità della riduzione per le circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto un motivo privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formula doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata statuizione ha correttamente valorizzato i precedenti penali dell'imputato.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consi liere estensore Il Presidente