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Ordinanza — n. 11203/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals for non-mention benefit due to manifest unfoundedness of legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11203/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeals filed by two defendants inadmissible due to the manifest unfoundedness of their legal arguments. The appellants challenged a lower court's refusal to grant the benefit of non-mention of conviction, arguing a violation of law regarding Article 175 of the Penal Code. The Court upheld the appellate judges' discretionary assessment, noting that the refusal was based on the non-occasional nature of the criminal conduct and was adequately reasoned under Article 133.

Regesto Legislator

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Art. 175 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The benefit of non-mention of conviction is subject to the discretionary appreciation of the trial judge based on the specific circumstances of the conduct, and a refusal must be adequately motivated without being arbitrary.

Parole chiave

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benefit of non-mention discretionary judicial assessment manifest unfoundedness Article 175 Penal Code cassation inadmissibility contraffazione di merci falso certificato medico motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 175 cod. pen.
Va del resto rilevato che il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 175 cod. pen
Va del resto rilevato che il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 16366 del 28/03/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FAME MADICKE nato il 28/08/1985 FAME MBAYE nato il 31/08/1984 avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 27922/2021 FATTO E DIRITTO 1. Madicke Fame e Mbaye Fame hanno proposto, a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con un unico atto, ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la loro condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli art. 474 e 648 c.p. deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione all' omesso riconoscimento del beneficio della non menzione.

2. I ricorsi sono inammissibilg'in ragione della manifesta infondatezza delle censure. Osserva la Corte che i giudici territoriali - con argomentazioni congrue e corrette in diritto tali da resistere alle censure dei ricorrenti - hanno argomentato in ordine alle ragioni della esclusione della chiesta beneficio, evidenziando come deponevano in senso negativo le caratteristiche delle condotte e la loro non occasionalità. Va del resto rilevato che il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2 - , Sentenza n. 16366 del 28/03/2019 Ud. (dep. 15/04/2019 ) Rv. 275813 - 01, motivazione che nella specie appare adeguata.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, entrambi i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 Gennaio 20