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Ordinanza — n. 11200/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeals for lack of specific grounds under procedural code articles 581 and 591.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11200/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the joint appeals filed by Gennaro Fiorentino and Alessandro Gargiulo inadmissible due to a complete lack of specific grounds required by law. The appellants challenged the appellate court's confirmation of aggravated robbery convictions and sentence reductions, arguing violations regarding responsibility and mitigating circumstances. The court rejected these claims because they merely reiterated arguments from the second instance without addressing the appellate court's reasoning or providing the necessary specificity mandated by the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: Appeals must be specific; generic reiteration of lower court arguments without new specific grounds renders them inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeals lack of specificity Criminal Procedure Code inadmissible appeals procedural requirements doppia punibilità reiterazione di reati penali sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FIORENTINO GENNARO nato a NAPOLI il 27/01/1977 GARGIULO ALESSANDRO nato a NAPOLI il 13/08/1976 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Gennaro Fiorentino ed Alessandro Gargiulo ricorrono disgiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la loro condanna in ordine ai reati di rapina aggravata ed altro, in continuazione, a ciascuno ascritti, riducendo le pene per ciascuno ritenute di giustizia dal Tribunale per effetto della contestuale declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo C), deducendo, il primo, violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, alla mancata esclusione della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, all'esito del bilanciamento tra circostanze concorrenti, ed il secondo, violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed al conclusivo trattamento sanzionatorio.

I ricorsi sono integralmente inammissibili perché proposti per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Con riguardo alla contestata affermazione di responsabilità, essi reiterano censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della contestata statuizione (cfr., in particolare, ff. 3 ss. della sentenza impugnata), che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti.

Anche gli ulteriori motivi sono privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. poiché non considerano le corrette argomentazioni in virtù delle quali la Corte di appello ha motivato le ulteriori statuizioni contestate, valorizzando la gravità della rapina accertata, í precedenti plurimi e specifici degli imputati e l'assenza di contrari elementi sintomatici della necessaria meritevoiezza. La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe - della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 2,

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente S