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Ordinanza — n. 11198/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism as value already considered for aggravated form under Art. 648.2. Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11198/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Clapon Iulian Mihai inadmissible for being manifestly unfounded. The appellant argued that the Court of Appeal incorrectly denied the mitigating circumstance of special low value under Article 62 of the Penal Code. The court ruled that since the economic value was already factored into the aggravated form of the crime under Article 648, paragraph 2, the mitigating circumstance was inapplicable, aligning with established case law.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.; Art. 648, comma 2, cod. pen.: In cases of receiving stolen goods, the mitigating circumstance of special low value is compatible with the aggravated form of the crime only when the assessment of the property's value remains extraneous to the judgment on the particular low value of the act.

Parole chiave

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recidivism appeal mitigating circumstance special low value aggravated form crime inadmissible appeal Cassa delle Ammende procedural costs attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.
Art. 648, comma 2, cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLAPON IULIAN MIHAI nato a BOTOSANI( ROMANIA) il 12/07/1993 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Clapon Iulian Mihai ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di ricettazione ascrittogli alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per un motivo manifestamente infondato, poiché la Corte di appello, ai fini della contestata statuizione, ha correttamente valorizzato il fatto che il valore economico del bene ricettato era già stato considerato a base della qualificazione del fatto come ricettazione attenuata ex art. 648, comma secondo, cod. pen.

La Corte di appello si è, infatti, correttamente conformata all'orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673), che il collegio condivide e ribadisce, secondo il quale, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso (non ricorrente nella specie) in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consigl.ere estensore Il Preside