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Ordinanza — n. 11195/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of specificity and rejects new arguments as unproven conjectures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11195/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the joint appeals by Assadi Najat and Neddar Ahmed inadmissible due to a total lack of specificity required by criminal procedure law. The appellants reiterated arguments from the second instance without addressing the appellate court's reasoning, relying instead on unproven conjectures regarding the evidence. Consequently, the court rejected the appeals and ordered each appellant to pay the opposing party's costs plus a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, e Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: Appeals must be specific; generic reiteration of lower court arguments or reliance on unproven conjectures renders them inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeals unproven conjectures criminal procedure reiteration of arguments motivazione inadeguata delle censure costituzionali principio del ne bis in idem perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ASSADI NAJAT nato il 01/01/1980 NEDDAR AHMED nato il 28/12/1976 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Assadi Najat e Neddar Ahmed ricorrono congiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la loro condanna in ordine ai reati di danneggiamento a ciascuno ascritti alle pene per ciascuno ritenute di giustizia dal Tribunale deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità. 7004,° ricorsie integralmente inammissibilí perché proposti per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Con riguardo alla contestata affermazione di responsabilità, essi reiterano censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della contestata statuizione (cfr., in particolare, ff. 3 ss. della sentenza impugnata), che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti.

La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe - della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consi liere estensore Il P