Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11193/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning on mitigating circumstances and sentencing deviation from statutory minimum.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11193/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances and its sentencing decision. The defense argued that the appellate court failed to justify why the sentence exceeded the statutory minimum and ignored favorable factors like the defendant's truthful confession. The court ruled that specific reasoning is only mandatory when the sentence is significantly higher than the average, and that subsequent criminal history can legitimately negate generic mitigation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appellate court need not consider every favorable or unfavorable element when denying generic mitigating circumstances, provided it addresses the decisive ones; specific sentencing justification is required only if the imposed penalty is substantially above the average statutory range.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances statutory minimum sentencing appellate court reasoning criminal history relevance inadmissible cassation appeal circostanza attenuante aggravamento della pena favoreggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, Sentenza n. 27964 del 19/03/2019, Cerroni Claudio
Sez. 3, Sentenza n. 1913 del 20/12/2018, Carillo Antonio
Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli
Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, De Cotiis
43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, De Cotiis; Cass.
Cass. Pen., 3, 19.3.2014 n. 28.535, Lule
3.896, De Cotiis; Cass. Pen., 3, 19.3.2014 n. 28.535, Lule; Cass.
Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone
28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone).
Cass. Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro
Cass. Pen., 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore
Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese
21.294, Serratore; Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese; cfr., da ultimo, Cass.
Cass. Pen., 22, 2.2019 n. 29.968, Del Papa
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAZZANELLI MATTEO nato a PALERMO il 27/03/1990 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo siciliano aveva riconosciuto Matteo Razzanelli responsabile del delitto di rapina aggravata e, con la diminuente per il rito, lo . aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed Euro 10.200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del Razzanelli lamentando: 2.1 mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: rileva che la Corte di Appello ha negato la attenuanti generiche valorizzando uno soltanto degli elementi di valutazione evocati dall'art. 133 cod. pen. e non già, ad esempio, la disponibilità dell'imputato a rispondere all'interrogatorio nel corso del quale aveva fornito una versione lineare ed attendibile della vicenda; aggiunge che i precedenti richiamati dalla Corte risalgono al 2017 mentre il fatto per cui si procede è del 2009 2.2 difetto di motivazione in ordine al mancato contenimento della pena nel minimo edittale: rileva che la Corte di Appello avrebbe dovuto motivare sulle ragioni per le quali la pena che ha ritenuto adeguata si era tuttavia discostata dal minimo edittale.

3. La difesa ha trasmesso una memoria con cui, ripercorrendo le ragioni poste a fondamento de motivi di ricorso, insiste per il suo accoglimento.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 La Corte di Appello ha ritenuto infondata la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valorizzando la capacità a delinquere dell'imputato in quanto gravato da due precedenti per lesioni, furto aggravato e detenzione illecita di armi che, pur risalenti al 2017 e perciò sopravvenuti al fatto per cui si procede, sono stati considerati idonei a lumeggiare la personalità dell'odierno ricorrente in termini tali da non consentire una ulteriore mitigazione della pena rispetto a quanto aveva deciso il Tribunale (cfr., sulla rilevanza della condotta tenuta anche successivamente al reato sia ai fini del riconoscimento che della negazione delle attenuanti, Sez. 3 - , Sentenza n. 27964 del 19/03/2019, Cerroni Claudio, Rv. 276354;

Sez. 3 - , Sentenza n. 1913 del 20/12/2018, Carillo Antonio, Rv. 275509). Ed è appena il caso di ricordare, ancora una volta, che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass.

Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, De Cotiis; Cass. Pen., 3, 19.3.2014 n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone). 3.2 Quanto alla pena, essa era stata determinata dal primo giudice in termini se non corrispondenti assai vicini al minimo edittale dovendosi allora ribadire che una motivazione specifica sulla pena inflitta è necessaria soltanto se questa risulti di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Cass.

Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro; Cass. Pen, 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore; Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 22, 2.2019 n. 29.968, Del Papa, in cui la Corte ha opportunamente chiarito che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25.1.2022 - Il Co igliere e nsore. Il Pres