Cassation appeal dismissed for tardiness; appeal filed after statutory deadline expired on May 9, 2019.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant filed it on June 13, 2019, after the statutory deadline expired on May 9, 2019. The defense argued the appeal was timely, but the court confirmed the lower court's finding based on uncontested facts and applicable procedural articles. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine of four thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) e 585 c.p.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible, and the appellant must bear the costs and a fine for the delay.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAFIN LEONARDO nato a VENEZIA il 29/07/1987 avverso l'ordinanza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 34989/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Trieste, con ordinanza in data 1 Luglio 2020, ha dichiarato la inammissibilità per tardività dell'appello proposto dal!' imputato Leonardo Serafini avverso la sentenza del Tribunale di Trieste in data 25 marzo 2019.
2. Contro detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di Leonardo Serafini assumendo che l' appello era stato tempestivamente proposto.
3. Il ricorso è inammissibile. Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato è immune da censure in quanto come correttamente indicato dai giudici di merito - le cui argomentazioni non vengono, peraltro, in alcun modo contestate - ai sensi degli artt. 591 comma 1 lett.
c) e 585 c.p.p. il termine per appellare scadeva in data 9 maggio 2019 mentre l'appello, secondo quanto è incontestato, è stato depositato il successivo 13 giugno 2019.
4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i gravi profili di colpa emergenti dal ricorso (ove a fronte di un appello palesemente tardivo viene censurato il provvedimento che ha dichiarato la inammissibilità, per intempestività, dello stesso senza nulla dire in ordine all' erroneità del ragionamento dei giudici di merito), si determina equitativamente in quattromila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 Gennaio 2021.