Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific factual re-evaluation by the Supreme Court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Vincenzo Benfante's cassation appeal inadmissible, confirming his conviction for robbery and illegal weapon carrying. The appellant argued for a new factual assessment regarding his responsibility and requested generic mitigating circumstances, but the Court found these grounds generic and infounded. The decision emphasized that the Supreme Court cannot re-evaluate factual evidence or substitute the lower court's assessment of witness credibility and proof relevance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, 610, 616 c.p.p.; The Supreme Court lacks the power to re-evaluate factual evidence or substitute the lower court's assessment of witness credibility, rendering appeals based on generic grounds or requests for new factual reconstruction inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENFANTE VINCENZO nato a PALERMO il 05/11/1995 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 34899/2021 FATI-0 E DIRITTO 1. Vincenzo Benfante, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di anni quattro, mesi sei ed euro 2.000,00 di multa per tre ipotesi di rapina (capi a, b e c) e porto illegale di un giravite, deducendo tre motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo c) in assenza di prova, non apparendo decisivi gli elementi indiziari a suo carico richiamati dalla corte di merito. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle chieste circostanze attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo e generico, aspecifici e, comunque, manifestamente infondato. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.
Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).
Nella specie i giudici di merito hanno accertato la responsabilità della ricorrente in ordine alla condotta di rapina di cui al capo c) valorizzando, conformemente a quanto fatto dal giudice di primo grado, la circostanza che l' imputato era stato riconosciuto "con certezza assoluta" dal titolare della farmacia teatro della rapina Antonio Simonetti nonché dalla dipendente Miriam Burreci. Pertanto, anche in considerazione delle genericità delle contestazioni di parte ricorrente, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascritti le censure, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 2.2.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La corte di appello, con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento alla serialità della grave condotta ed all' assenza di elementi di segno positivo. Va, peraltro, ribadito che la Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - deo. 25/01/2005 - Rv. 230691), apparendo, pertanto, le censure sul punto manifestamente infondate.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma,