Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11187/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to double conformity and lack of manifest illogical reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11187/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Roberto Marino's appeal against his conviction for money laundering inadmissible. Marino argued that the appellate court failed to address the lack of evidence regarding his awareness of the vehicle's altered parts, relying instead on the first-instance judgment. The court rejected this, citing the principle of double conformity where appellate reasoning must align with the first instance, and affirmed that the lower courts adequately evaluated the evidence without requiring the supreme court to re-examine factual elements.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, 616 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters when the appellate judgment is consistent with the first instance, and appeals based on the 'beyond reasonable doubt' standard are inadmissible unless the reasoning is manifestly illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
double conformity principle manifest illogical reasoning beyond reasonable doubt appellate review limits factual re-evaluation prohibition stato difettoso del veicolo inquinamento automobilistico assicurazione RC dei veicoli a motore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019
Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013
Cass. Pen., 2, 19.3.2013 n. 30.838
Cass. Pen., 6, 7.3.2013 n. 17.912
30.838, Autieri; Cass. Pen., 6, 7.3.2013 n. 17.912, Adduci; Cass.
Cass. Pen., 6, 13.11.2012 n. 28.411
Cass. Pen., 4, 17.9.2008 n. 38.824
28.411, Santapaola; Cass. Pen., 4, 17.9.2008 n. 38.824, Raso) essendo allora onere del ricorrente quello di evidenziare gli aspetti sui quali la sentenza di appello avrebbe dovuto soffermarsi in quanto "nuovi" ed inediti rispetto alle difese già sviluppate nel giudizio di primo grado.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006
Cass. Pen., 2, 3.4.2017 n. 28.957
Cass. Pen., 1, 11.7.2014 n. 53.512
Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008
Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009
Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO ROBERTO nato a SAN SEVERO il 22/01/1976 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del GUP del capoluogo pugliese che aveva riconosciuto Roberto Marino responsabile del delitto di riciclaggio e, con le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 4.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del Marino lamentando mancanza o manifesta illogicità della motivazione: rileva come le due sentenze di merito abbiano ritenuto l'esistenza di univoci elementi a carico mentre, in realtà, l'unico dato obiettivo era rappresentato dal fatto che il Fiat Ducato, sul quale erano stati applicati il numero di telaio e la targhetta identificativa diversi dagli originali, fosse parte del compendio aziendale riferibile al ricorrente e senza che sulla sua consapevolezza fosse stata acquisita una prova tranquillante in grado di superare ogni "ragionevole dubbio"; richiama gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari e, in particolare, il fatto che il Marino, dopo aver acquistato il mezzo targato PV639776 gravemente danneggiato, lo avesse affidato per le necessarie riparazioni ad un meccanico che aveva sostituito l'assale senza il preventivo suo assenso.

3. Il ricorso è inammissibile. Va ribadito, in primo luogo, che nel caso di "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218;

Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). D'altra parte, è consolidato il principio per cui, nel giudizio di appello, e consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (cfr., Cass. Pen., 2, 19.3.2013 n. 30.838, Autieri; Cass. Pen., 6, 7.3.2013 n. 17.912, Adduci; Cass.

Pen., 6, 13.11.2012 n. 28.411, Santapaola; Cass. Pen., 4, 17.9.2008 n. 38.824, Raso) essendo allora onere del ricorrente quello di evidenziare gli aspetti sui quali la sentenza di appello avrebbe dovuto soffermarsi in quanto "nuovi" ed inediti rispetto alle difese già sviluppate nel giudizio di primo grado. Rileva il collegio che il ricorso contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo del giudice di merito operare risultando inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità.

Non è inutile, d'altra parte, ribadire che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art.606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti).

Questa Corte ha infine avuto modo di chiarire, in più occasione, che la regola di giudizio compendiata nella formula dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., Cass. Pen., 2, 3.4.2017 n. 28.957, D'Urso; Cass. Pen., 1, 11.7.2014 n. 53.512, Gurgone, secondo cui il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (cfr., ancora, Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763, Franzoni;

Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Rv. 243801, P.G. in proc. Manickam; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Rv. 274358, PG c/ Castelli).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Cos