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Ordinanza — n. 11186/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking specific factual arguments against the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11186/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Fahd Douma inadmissible, ordering him to pay 3,000 euros in court costs. Douma argued that the appellate court's sentencing was contradictory and excessive, yet failed to provide specific arguments addressing the lower court's reasoning. The court ruled that the appeal violated Article 581 of the Criminal Procedure Code because it contained only generic complaints without engaging with the factual basis of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it formulates generic grievances without specific arguments addressing the reasoning of the contested decision, thereby failing to meet the requirement of specificity mandated by law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grievances requirement specificity of arguments Criminal Procedure Code court costs award adeguamento della pena riduzione della multa pena sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOUMA FAHD nato a BENTIVOGLIO il 19/09/1995 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA ""( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del GIP che aveva riconosciuto Fahd Douma responsabile dei delitti di rapina aggravata in concorso e lesioni personali aggravate in concorso e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti, operato l'aumento per la continuazione ed applicata la finale riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 3 di reclusione ed Euro 1.200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del Douma lamentando la contraddittorietà ovvero la manifesta illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio: lamenta infatti il carattere eccessivo della pena e l'esito del giudizio di equivalenza tra circostanze di opposto segno che la Corte di Appello ha confermato rispetto alla valutazione operata dal giudice di primo grado.

3. Il ricorso è inammissibile limitandosi a formulare delle generiche doglianze senza argomentare in merito alle ragioni poste a fondamento dei vizi dedotti risultando perciò formulato in termini assolutamente ed in ammissibilmente generici, ovvero in modo tale da non tener conto e da non confrontarsi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata; tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierluigi Cia fnocc, ,Alfredo Mantovano -n CYVI&AA