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Ordinanza — n. 11182/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals by defendants for robbery as generic and lacking new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11182/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Amedeo and Gianluca Stagno inadmissible. The defendants argued that the lower court erred in assessing witness credibility, failed to reclassify the crime as attempted theft, and miscalculated the sentence regarding recidivism. The court rejected these claims because the appeals were too generic, merely restating arguments already presented in the first instance without offering new or distinct grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must present new and distinct grounds; generic complaints regarding witness credibility or sentencing calculations that do not introduce fresh factual or legal arguments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint witness credibility recidivism calculation criminal procedure code new arguments required sentencing review tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità dei ricorsi comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 210 cod. proc. pen
Daniele Re: 2.1.1 violazione di legge in relazione alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del dichiarante Mejiri Giuseppe Antonio sentito ai sensi dell'art. 210 cod.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità dei ricorsi comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Cass. Pen., 2, 19.3.2013 n. 30.838, Autieri
Cass. Pen., 6, 7.3.2013 n. 17.912, Adduci
30.838, Autieri; Cass. Pen., 6, 7.3.2013 n. 17.912, Adduci; Cass.
Cass. Pen., 6, 13.11.2012 n. 28.411, Santapaola
Cass. Pen., 4, 17.9.2008 n. 38.824, Raso
28.411, Santapaola; Cass. Pen., 4, 17.9.2008 n. 38.824, Raso) essendo allora onere del ricorrente quello di evidenziare gli aspetti sui quali la sentenza di appello avrebbe dovuto soffermarsi in quanto "nuovi" ed inediti rispetto alle difese già sviluppate nel giudizio di primo grado.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STAGNO AMEDEO nato a AGRIGENTO il 17/04/1990 STAGNO GIANLUCA nato a AGRIGENTO il 09/03/1990 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Agrigento aveva riconosciuto Amedeo Stagno e Gianluca Stagno responsabili dei delitti di rapina pluriaggravata loro rispettivamente contestati e, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti e, per Gianluca Stagno, alla contestata recidiva, li aveva condannati alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.100 di multa ciascuno oltre al pagamento delle spese processuali; aveva applicato loro le pene accessorie conseguenti alla entità della pena principale e condannato gli stessi al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile che aveva liquidato in via equitativa;

2. ricorrono per cassazione Amedeo e Gianluca Stagno, con i rispettivi difensori di fiducia, lamentando: 2.1 Gianluca Stagno, con ricorso sottoscritto dall'Avv. Daniele Re: 2.1.1 violazione di legge in relazione alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del dichiarante Mejiri Giuseppe Antonio sentito ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen.: rileva che la affermazione della responsabilità del ricorrente è intervenuta sulla scorta, oltre che della sua confessione, di quanto riferito dalla persona offesa in termini non coincidenti, almeno in parte, con le dichiarazioni del Mejiri trattandosi di persona ipovedente per cui non si comprendeva come avesse potuto riconoscere i monili mostrati dagli operanti; segnala che la condotta ascritta al ricorrente poteva essere qualificata in termini di delitto tentato e non consumato; 2.1.2 mancata riqualificazione del fatto da rapina in tentato furto: rileva che, alla luce delle dichiarazioni acquisite, mancava, nel caso di specie, l'elemento della violenza e della minaccia propri della rapina tanto che la stessa sentenza aveva mandato assolti gli imputati dai reati di cui ai capi B) e C) della rubrica; segnala come avrebbero dovuto essere meglio valutate le dichiarazioni di Angelo Noto; 2.1.3 erroneità del calcolo della pena inflitta e mancata esclusione dell'applicazione della recidiva infraquinquennale: rileva che il calcolo della pena è stato operato considerando la recidiva come inerente alla persona del colpevole e non già, come è ormai pacifico, una circostanza ad effetto speciale ed inerente il reato; 2.2 Amedeo Stagno, con ricorso sottoscritto dall'Avv.

Daniele Re: mancato riscontro della veridicità o quantomeno della esattezza delle dichiarazioni rese dalla p.o. e dal Mejiri.

3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1 Il ricorso proposto nell'interesse di Amedeo Stagno è del tutto generico limitandosi a lamentare la inattendibilità della persona offesa ma minimamente argomentare in merito alle ragioni poste a fondamento dei vizi dedotti risultando perciò formulato in termini assolutamente ed in ammissibilmente generici, ovvero in modo tale da non tener conto e da non confrontarsi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata; tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 3.2 Quanto al ricorso proposto nell'interesse di Gianluca Stagno, va rilevato che rilievi formulati con il primo motivo riproducono di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass.

Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone). Va ribadito, in primo luogo, che nel caso di "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218;

Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). D'altra parte, è consolidato il principio per cui, nel giudizio di appello, e consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (cfr., Cass. Pen., 2, 19.3.2013 n. 30.838, Autieri; Cass. Pen., 6, 7.3.2013 n. 17.912, Adduci; Cass.

Pen., 6, 13.11.2012 n. 28.411, Santapaola; Cass. Pen., 4, 17.9.2008 n. 38.824, Raso) essendo allora onere del ricorrente quello di evidenziare gli aspetti sui quali la sentenza di appello avrebbe dovuto soffermarsi in quanto "nuovi" ed inediti rispetto alle difese già sviluppate nel giudizio di primo grado. Rileva il collegio che il ricorso contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità e nella sottoposizione alla Corte di doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito e posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo del giudice di merito operare risultando inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità.

La Corte di Appello, infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha preso in esame le doglianze difensive sottolineando come la ricostruzione operata dal Tribunale fosse stata confortata dalle dichiarazioni di Maria Castronovo, oggetto di una puntuale ed attenta valutazione circa la loro attendibilità e, comunque, complessivamente coerenti con quelle del di lei nipote ed imputato di reato connesso Giuseppe Antonio Mejiri, non soltanto in merito alla dinamica del fatto - caratterizzato da plurime e reiterate minacce - ma, anche, sulla identificazione della refurtiva (cfr., pagg. 3, 5 e 6 della sentenza impugnata in questa sede); la Corte non ha mancato, inoltre, di valutare le dichiarazioni di Angelo Noto in termini di cui, tuttavia, il ricorso si disinteressa completamente e con cui non si confronta, come avrebbe dovuto, in maniera critica limitandosi a segnalarne la incoerenza con la ricostruzione accusatoria senza considerare come il dato da esse offerto era stato superato dalla sentenza impugnata. 3.2 Del tutto oscuro, infine, è il motivo articolato nell'interesse di Gianluca Stagno in ordine alle modalità di calcolo della pena dal momento che al predetto erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla aggravante contestata ed alla pur contestata recidiva che, perciò, non aveva comportato alcun aumento della pena che è stata determinata, in ogni caso, ben al di sotto della media edittale.

4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25.1.2022 Il Consigliere