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Ordinanza — n. 11180/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to precluded grounds regarding plea bargain sentencing under Art. 129.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11180/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Bonanno inadmissible, ruling that his arguments regarding the lack of grounds for a plea bargain were precluded. Bonanno argued the trial judge should have acquitted him because the evidence suggested the plea bargain request was invalid, but the court found no such elements in the record. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's sentencing decision did not require explicit reasoning to avoid acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals based on the alleged absence of grounds for a plea bargain are inadmissible unless the lower court's decision explicitly reveals a statutory cause for non-punishment.

Parole chiave

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precluded grounds appeal plea bargain sentencing acquittal requirements Article 129 criminal procedure inadmissible cassation appeal perseguimento penale per truffa sanzioni pecuniarie corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2bis c.p.p.
Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su motivi preclusi in questa sede, considerato, oggi, quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 640 cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
D'altra parte, anche in precedenza era consolidato il principio per cui la motivazione della sentenza di patteggiamento in ordine alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod.
artt. 640 cod. pen
ricorre per cassazione il difensore del Bonanno lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 640 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
D'altra parte, anche in precedenza era consolidato il principio per cui la motivazione della sentenza di patteggiamento in ordine alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604
103 e quanto, alla luce del predetto intervento, ribadito da questa Corte in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass.
Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu
28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; Cass.
Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente
4.727, Oboroceanu; Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente).
Cass. Pen., 6, 11.9.2017 n. 56.976, Sejderas
129, circostanza chiaramente assente ed anzi nemmeno dedotta nel caso di specie (cfr., Cass. Pen., 6, 11.9.2017 n. 56.976, Sejderas; Cass.
Cass. Pen., 2, 6.10.2015 n. 41.785, Ayari
Cass. Pen., 5, 25.6.2013 n. 31.250, Fede
41.785, Ayari; Cass. Pen., 5, 25.6.2013 n. 31.250, Fede; Cass.
Cass. Pen., 2, 17.11.2011 n. 2.012, Alba
31.250, Fede; Cass. Pen., 2, 17.11.2011 n. 2.012, Alba).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO SALVATORE nato a PALERMO il 02/10/1986 avverso la sentenza del 12/04/2021 del TRIBUNALE di LIVORNO Gia~4459-a44e-Partit udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 12.4.2021 il Tribunale di Livorno, su richiesta dell'imputato e previa acquisizione del consenso del PM, ha applicato a Salvatore Bonanno - in relazione ai fatti. di truffa a lui ascritti la pena finale di mesi 8 di reclusione ed Euro 200 di multa;

2. ricorre per cassazione il difensore del Bonanno lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 640 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.: rileva che il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento risultando dagli atti elementi tali da indurre a non accogliere la richiesta di patteggiamento.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su motivi preclusi in questa sede, considerato, oggi, quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 e quanto, alla luce del predetto intervento, ribadito da questa Corte in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente). D'altra parte, anche in precedenza era consolidato il principio per cui la motivazione della sentenza di patteggiamento in ordine alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa; atteso, infatti, che la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata quantomeno come ammissione del fatto, il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo se manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato o se dagli atti già risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di patteggiamento.

In definitiva, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, circostanza chiaramente assente ed anzi nemmeno dedotta nel caso di specie (cfr., Cass. Pen., 6, 11.9.2017 n. 56.976, Sejderas; Cass.

Pen., 2, 6.10.2015 n. 41.785, Ayari; Cass. Pen., 5, 25.6.2013 n. 31.250, Fede; Cass. Pen., 2, 17.11.2011 n. 2.012, Alba). t 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25.1.2022 Il Consigliere est Il Presiden