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Ordinanza — n. 11179/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grievances lacking specific factual arguments against the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11179/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Lezzi's appeal inadmissible because it failed to meet the statutory requirement of specific grounds. Lezzi's defense complained of a lack of motivation in the appellate judgment but did not articulate specific arguments or compare them to the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal was formulated in generic terms, violating the mandatory specificity rule under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The appeal must be specific and substantiated with elements supporting the grievances; generic complaints without factual comparison to the lower court's reasoning render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement generic grievances Article 581 criminal procedure lack of motivation motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni pecuniarie giustificato motivo per il mancato uso

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEZZI GIOVANNI nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 24/07/1986 avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 10.5.2018 il Tribunale di Pesaro aveva riconosciuto Giovanni Lezzi responsabile dei fatti di appropriazione indebita e di uso indebito di carta di pagamento;

2. la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 240 di multa confermando nel resto la decisione di primo grado;

3. ricorre per cassazione il difensore del Lezzi lamentando carenza della struttura motivazionale della sentenza rispetto alle censure correttamente ad analiticamente articolate nei motivi di appello.

4. Il ricorso è inammissibile limitandosi ad indicare il "titolo" delle doglianze senza minimamente argomentare in merito alle ragioni poste a fondamento dei vizi dedotti risultando perciò formulato in termini assolutamente ed in ammissibilmente generici, ovvero in modo tale da non tener conto e da non confrontarsi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata; tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierluigi Cianfrocca Ifredo Ma