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Ordinanza — n. 11178/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11178/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11178/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRIPPOLI ANTONELLO nato a ROMA il 16/04/1991 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 33957/2021 FATTO E DIRITTO 1. Antonello Strippoli, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di rapina aggravata deducendo tre motivi: - violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento fra circostanze riconosciuto in termini di mera "equivalenza"; - difetto di motivazione relativamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all' art. 62 n. 6 c.p.; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla mancata applicazione dei benefici di legge.

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11178/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

Parole chiave

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sanzione penale risarcimento alle vittime di reati commisurazione della pena per rapina risarcimento per atto illecito attenuazione della pena azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
Occorre rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRIPPOLI ANTONELLO nato a ROMA il 16/04/1991 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 33957/2021 FATTO E DIRITTO 1. Antonello Strippoli, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di rapina aggravata deducendo tre motivi: - violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento fra circostanze riconosciuto in termini di mera "equivalenza"; - difetto di motivazione relativamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all' art. 62 n. 6 c.p.; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla mancata applicazione dei benefici di legge.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Occorre rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto . Invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez.

U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 — 01, sicchè la sentenza sul punto è da ritenere immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione complessiva, tenendo conto della particolare gravità della condotta dell'imputato e della mancanza di significativi elementi "meritevoli di particolare tutela". 2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato non apparendo censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato detta circostanza attenuante in applicazione del condivisibile principio secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo (Nella specie, è stata esclusa l'applicabilità della circostanza attenuante in considerazione del comportamento dell'imputato che aveva risarcito il solo danno patrimoniale a seguito di una messa in mora da parte della parte lesa ed aveva successivamente agito in sede civile per il recupero delle somme corrisposte a tale titolo) (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015 - dep. 17/02/2016, Minzolini, Rv. 26583101), ritenendo, con motivazione logica e congrua, il risarcimento non satisfattivo. 2.3.

L' ultimo motivo è palesemente privo di fondamento alcuno atteso che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato sul trattamento sanzionatorio ostativo rispetto ad ogni beneficio dì legge.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma,