Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought new factual evaluation on evidence of illegal proceeds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant attempted to introduce a new factual evaluation regarding the provenance of checks. The lower court had already exhaustively examined evidence proving the appellant's joint intent and possession of the stolen instruments used in the fraud. Since the appeal focused on re-evaluating facts rather than legal errors, the court rejected the arguments as improper for this stage of proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it seeks a new evaluation of facts or evidence already thoroughly examined by the court of first instance.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRI PAOLA nato a PINEROLO il 13/04/1984 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 33723/2021 FATTO E DIRITTO 1. Paola Ferri, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione (capo a) e di truffa (capo b) deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità per il reato di cui all' art. 648 c.p. assumendo che non sussisteva alcuna prova della consapevolezza da parte dell' imputata della provenienza illecita degli assegni, oggetto della contestata ricettazione.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Osserva il Collegio che le censure proposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso le tesi difensiva ed ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova del reato contestato in quanto l' imputata, la quale aveva concorso con il coimputato Silvestro Gianluca nella condotta truffaldina di cui al capo b) posta in essere a mezzo la consegna di assegni rubati in pagamento di merce, aveva agito d' intesa con il predetto utilizzando i detti titoli in questione dei quali ha ritenuto correttamente comprovata la detenzione anche a carico della predetta imputata.
Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto all' affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile la dedotta violazione di legge tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 Genna