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Ordinanza — n. 11165/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being generic and failing to specifically address the lower court's reasoning on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11165/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was formulated in generic terms without engaging with the specific arguments presented by the Court of Appeal. The appellant argued that recidivism should be excluded due to economic difficulties and psychological alteration, but the lower court had already addressed these points in its detailed reasoning. The court rejected the appeal because the appellant failed to identify specific grounds for censure or contrast them with the lower court's established facts and legal conclusions.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must be specific and must contrast with the reasoning of the decision under review, failing which it is inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal recidivism exclusion specificity requirement cassation inadmissibility procedural defect recidiva nell'infrazione procedura di revisione penale risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARVU IOAN GHEORGHE nato il 17/02/1984 avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo emiliano aveva riconosciuto Ioan Gheorghe Parvu responsabile del delitto di rapina in concorso e del delitto di lesioni personali aggravate in concorso sicché, con le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti sulla contestata aggravante e sulla pure contestata recidiva e la continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed Euro 700 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

2. ricorre per cassazione il difensore del Parvu lamentando erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata esclusione della recidiva ritenendo che essa non fosse giustificabile alla stregua degli elementi acquisiti che denotano una chiara occasionalità della condotta derivante da difficoltà economiche e dallo stato di alterazione psico-fisica non idonee a sorreggerne la applicazione.

3. Il ricorso è generico: la sentenza di appello ha congruamente ed esaustivamente motivato con riguardo alla richiesta di esclusione della recidiva formulata con l'atto di gravame mentre il ricorso, dal canto suo, non considera minimamente le argomentazioni sviluppate dai giudici bolognesi limitandosi a contrapporre una valutazione di segno contrario fondata sulla valorizzazione di elementi diversi da quelli invece considerati nella sentenza impugnata; il ricorso risulta perciò formulato in termini assolutamente ed inammissibilmente generici, ovvero in modo tale da non tener conto e da non confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierluigi Cia occa lfredo Mantovano OF5'09