Italian Court dismisses appeal on fraud conviction, ruling credibility assessment is a matter of fact for trial judges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the credibility of the victim and the denial of mitigating circumstances. The court held that assessing the reliability of the victim's testimony and applying statutory mitigation rules are matters of fact and discretion reserved for the trial judges. Consequently, the Supreme Court affirmed that the lower court's reasoning was logical and consistent with the evidence, precluding any re-evaluation of factual elements at the appellate stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: The assessment of the credibility of the victim and the application of generic mitigating circumstances are matters of fact and discretion belonging to the trial judges, which cannot be re-evaluated in the court of cassation unless manifest contradictions exist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HERIC ALEN nato il 28/05/1983 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 33552/2021 FATTO E DIRITTO 1. Heric Alen, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa deducendo: - vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato atteso che sulla scorta delle complessive risultanze processuali non era emersa la prova a suo carico del fatto tipico di truffa, dovendosi dubitare dell'attendibilità della persona offesa; - vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Le censure proposte con il primo motivo sono manifestamente infondate in quanto vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso le tesi difensiva. I giudici di appello, invero, hanno correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, la prova della contestata truffa contrattuale in danno di Cannpara Habiba precisando come le dichiarazioni della stessa - la quale aveva affermato di avere consegnato delle somme all' imputato per l' acquisto di una autovettura della quale lo stesso non disponeva e che non le era stata consegnata, con incameramento della somma di euro 6.000,00 solo in minima parte (euro 500,00) restituita - apparivano pienamente attendibili in quanto circostanziate e prive di ogni intento calunnatorio.
Costituisce, invero, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899;
Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass SSUU n. 41461 del 2012 Rv. 253214; N. n. 1666 2015 Rv. 261730). Dal momento che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201) non può non considerarsi, in sintesi, come nella fattispecie in esame il tema della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa è stato vagliato dai giudici di merito con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie mentre parte ricorrente finisce per sollecitare una rilettura dei dati probatori, certamente preclusa in questa sede.
Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile la dedotta violazione di legge anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 2.4. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. la corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento anche ai gravi precedenti penali specifici dell'imputato.
Va, peraltro, ribadito che la Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), apparendo, pertanto, le censure sul punto manifestamente infondate.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Co