Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenges regarding witness credibility and factual evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the challenges regarding witness credibility were manifestly unfounded. The appellant argued for a re-evaluation of testimonial evidence, but the court emphasized that assessing the relevance and reliability of proof sources is exclusively the duty of the trial judges. Consequently, the Supreme Court rejected the request as it constituted a mere revaluation of factual elements rather than a legitimate review of the lower court's logical structure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The cassation review does not permit the re-evaluation of factual elements or the assessment of witness credibility, which remains the exclusive competence of the trial judges unless the motivation is logically flawed or apodictic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONORA ROSINA nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 14/06/1980 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 33548/2021 FATTO E DIRITTO 1. Rosina Buonora ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa, formulando i seguenti motivi: a. vizio di motivazione in ragione della ritenuta attendibilità della testimonianza della teste Francesca Di Dio; b. vizio di motivazione quanto alla paventata inattendibilità della deposizione del teste Michele Maccioni maresciallo dei C.C.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto entrambe le censure, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connesse, sono manifestamente infondate. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.
Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).
Nella specie i giudici di merito hanno accertato la responsabilità della ricorrente in ordine al reato di truffa sulla base di una serie di elementi decisivi quali le dichiarazioni della teste Di Dio (ritenuta, con congrue argomentazioni, pienamente credibile) che ha riconosciuto con certezza la ricorrente nella persona qualificatasi al suo cospetto come " Anna Maria" ed autrice della condotta truffaldina, ritenendo per contro non decisiva, con un ragionamento tutt' altro che illogico e contraddittorio, la testimonianza del maresciallo Marani il quale "ha confuso le donne raffigurate nelle foto". 2.2.
Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato ascritto le censure, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il