Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11153/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specificity and orders fine for frivolous procedural misconduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11153/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Fahim Oussama inadmissible due to a complete lack of specific grounds required by criminal procedure law. The appellant merely reiterated arguments from the lower court without addressing the appellate court's reasoning or providing new evidence, relying instead on unproven conjectures. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a monetary fine for the procedural misconduct.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, e Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the necessary specificity of grounds, particularly when it merely restates arguments from lower proceedings without engaging with the opposing party's reasoning or presenting new, substantiated evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity inadmissible appeal procedural misconduct criminal procedure code monetary fine frivolous litigation court costs concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, c.p.p.
Art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Art. 616, c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAHIM OUSSAMA nato il 19/02/1996 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Fahim Oussama ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di concorso in rapina aggravata alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Con riguardo alla contestata affermazione di responsabilità, essi reiterano censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della contestata statuizione (cfr., in particolare, ff. 9 ss. della sentenza impugnata), che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consigere estensore Il Presidente Sergio Beltrani Alfredo Mantovano DE7