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Ordinanza — n. 11152/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the petitioner signed it personally, violating Art. 613 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11152/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was signed personally by the petitioner, Antonio Verdura. The petitioner argued for a review of the lower court's finding of criminal liability, but the law excludes personal signature for such appeals. Consequently, the court rejected the request and ordered the petitioner to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal must be signed by a lawyer or a public minister; personal signature renders it inadmissible, resulting in the loss of procedural costs.

Parole chiave

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cassation appeal personal signature inadmissible de plano criminal procedure code procedural costs legal representation art 613 cpp patrocinio obbligatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 613 of the Code of Criminal Procedure
Il ricorso deve essere dichiarato, de plano, inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n.
Art. 616 of the Code of Criminal Procedure
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Law No. 103/2017
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDURA ANTONIO nato a BASELICE il 24/05/1955 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 33349/2021 FATTO E DIRITTO 1. Antonio Verdura ha proposto in data 13 settembre 2021 ricorso per cassazione, da lui sottoscritto personalmente, avverso la sentenza in epigrafe deducendo vizio di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità.

2. Il ricorso deve essere dichiarato, de plano, inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 Gennaio 2021.