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Ordinanza — n. 11151/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11151/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11151/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPORLINGUA ANDREA nato a MESSINA il 08/10/1991 avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 33443/2021 FATTO E DIRITTO 1. Andrea Caporlingua, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento aggravato, deducendo i seguenti motivi: a. violazione di legge e vizio di motivazione quanto all' affermazione della responsabilità dell' imputato non essendo emersa la prova di un vero e proprio danno inteso quale "modifica strutturale e funzionale del bene"; b. violazione di legge e vizio di motivazione in ragione della mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11151/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

Parole chiave

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danneggiamento danno patrimoniale danneggiamento d'impianti elettrici danni della tempesta diritto al risarcimento danni risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
violazione di legge e vizio di motivazione in ragione della mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPORLINGUA ANDREA nato a MESSINA il 08/10/1991 avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 33443/2021 FATTO E DIRITTO 1. Andrea Caporlingua, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento aggravato, deducendo i seguenti motivi: a. violazione di legge e vizio di motivazione quanto all' affermazione della responsabilità dell' imputato non essendo emersa la prova di un vero e proprio danno inteso quale "modifica strutturale e funzionale del bene"; b. violazione di legge e vizio di motivazione in ragione della mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Osserva il Collegio che le censure proposte con il primo motivo vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare la medesima doglianza dedotta con il presente ricorso - con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso le tesi difensiva ed ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova del contestato danneggiamento in quanto "essendo stato frantumato il pannello del portone in prossimità della serratura" era stata "compromessa la funzionalità propria del bene di proteggere l' immobile da invasione esterne", ricostruzione in fatto non inficiata dalle deduzioni di parte ricorrente. 2.2.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Occorre premettere che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659001) e che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all'assenza di motivazione in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ravvisando nel passaggio della motivazione della sentenza della corte di appello relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., che l'appellante chiedeva di escludere, un'implicita esclusione della particolare tenuità del fatto). (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017 - dep. 18/05/2017, Tempera, Rv. 27003301).

Nella specie i giudici di merito, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria hanno escluso ogni tenuità del fatto, facendo riferimento alla entità del danno ed alle finalità del ricorrente che intendeva arbitrariamente accedere nello stabile altrui.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 Gennaio 2