Italian Court dismisses criminal appeals for lack of specificity and indemonstrated conjectures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the joint appeals by two defendants inadmissible due to a lack of specific grounds required by law. The appellants reiterated arguments from the second instance without addressing the appellate court's reasoning or providing new evidence, relying instead on unproven conjectures. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a monetary fine for their procedural fault.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, e Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.: Appeals must be specific; those based on mere conjectures without engaging with prior reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GAONA LOPEZ CRISTIAM JULIO nato a LIMA( PERU') il 14/05/1993 GAONA LOPEZ POOL ANDeRSON nato a LIMA( PERU') il 12/06/1994 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Gaona Lopez Cristiam Jun° e Gaona Lopez Pool Anderson ricorrono congiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la loro condanna in ordine ai reati di concorso in rapina aggravata ed altro alle pene per ciascuno ritenute di giustizia dal Tribunale deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità. s let4A ricorsit ie integralmente inammissibilà perché proposta per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Con riguardo alla contestata affermazione di responsabilità, essi reiterano censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della contestata statuizione (cfr., in particolare, f. 9 della sentenza impugnata), che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti.
La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe - della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Beltrani Alfredo Mantova