Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic censure and lack of specific legal violation regarding civil judgment binding effect.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the censure against the appellate court's finding of criminal liability was manifestly unfounded and generic. The appellant argued that the lower court failed to respect the binding civil judgment confirming the accident, but the court held that criminal judges must independently evaluate evidence under specific procedural articles. Consequently, the appeal was rejected as it sought a new factual assessment rather than correcting a legal error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 187, 192, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 3, comma 4, cod. proc. pen.: Criminal judgments are not bound by prior civil judgments; the criminal judge must independently evaluate evidence and cannot simply adopt the civil court's factual findings unless the civil judgment concerns status of family or citizenship.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA PERUTA PAOLO nato a CARRARA il 26/03/1977 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 33330/2021 FATTO E DIRITTO 1. Paolo Della Peruta ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di giustizia per il reato di cui all' art. 642 c.p. deducendo violazione di legge e difetto di motivazione relativamente all' affermazione della propria responsabilità in ordine al reato contestato non avendo i giudici di merito tenuto conto del giudicato civile costituito dalla sentenza del giudice di pace che nell' accogliere la domanda proposta dalla carrozzeria cessionaria del credito aveva accertato la effettiva verificazione del sinistro.
2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto manifestamente infondato atteso che le censure proposte sono totalmente generiche ed aspecifiche, inidonee ad inficiare, in alcun modo, le puntuali argomentazioni di cui alla sentenza di appello (v ff. 1/2) quanto all' accertamento della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di truffa assicurativa ex art. 642 comma 2 cod. pen.
2. Osserva il collegio che le censure proposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso le tesi difensiva ed ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della contestata truffa assicurativa sulla scorta di una serie di dati processuali, non smentiti dalle risultanze della richiamata sentenza del giudice di pace.
Va, del resto, rilevato che in tema di prova documentale, le sentenze irrevocabili pronunciate in un giudizio civile o amministrativo non sono vincolanti per il giudice penale che, pertanto, deve valutarle a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen. ai fini della prova del fatto in esse accertato. (In motivazione, la Corte ha osservato che, secondo il principio generale fissato dall'art. 2 cod. proc. pen., al giudice penale spetta il potere di risolvere autonomamente ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito e che l'unica disposizione che attribuisce espressamente "efficacia di giudicato" nel processo penale a sentenze extra-penali è l'art. 3, comma 4, cod. proc. pen. con riferimento alla "sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza"). (Sez. 3, Sentenza n. 17855 del 19/03/2019 Cc. (dep. 30/04/2019 ) Rv. 275702 - 01. 2.1.
Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile la dedotta violazione di legge tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così