Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to prior waiver of appeal rights regarding sentencing agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Maicol Sanna inadmissible because he had previously waived the right to appeal regarding the sentencing agreement. The court held that this waiver, made during the second-instance proceedings, creates preclusive effects that extend to the entire litigation process, including the appeal stage. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally barred and ordered Sanna to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The waiver of appeal rights regarding the sentencing agreement in second-instance proceedings renders the subsequent cassation appeal inadmissible, as the preclusive effect of the waiver extends to the entire procedural evolution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA MAICOL nato a CAGLIARI il 20/08/1985 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdatID-44,44~-rartir- udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'imputato Maicol Sanna ha proposto ricorso contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando il mancato proscioglimento dai reati ascrittigli; - che il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi ex lege non consentiti, avendo questa Corte (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194 - 01) già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione; - che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria:
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergi Beltrani i Alfredo Mantovano