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Ordinanza — n. 11138/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal for lack of specific grounds under procedural code articles 581 and 591.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11138/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the criminal appeal by Sergio Del Popolo inadmissible due to a total lack of specific grounds required by the Code of Criminal Procedure. The appellant merely rehashed arguments from the second instance without addressing the appellate court's reasoning or providing new evidence. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a monetary fine for the procedural fault.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks the specific grounds required by law, such as when it merely restates previous arguments without engaging with the opposing party's reasoning or presenting new elements.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible appeal Code of Criminal Procedure procedural fault monetary fine reiteration of arguments appellate review inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL POPOLO SERGIO nato a COSENZA il 08/11/1961 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sergio Del Popolo ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine ai reati di ricettazione ed altro ascrittigli alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale, deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (anche per omessa perizia), al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., alla mancata esclusione della recidiva, all'esito del bilanciamento tra le circostanze concorrenti ed al conclusivo trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Con riguardo alla contestata affermazione di responsabilità, essi reiterano censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della contestata statuizione (cfr., in particolare, ff. 4 ss. della sentenza impugnata), che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti.

Anche gli ulteriori motivi sono privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. poiché non considerano le corrette argomentazioni in virtù delle quali la Corte di appello ha motivato le ulteriori statuizioni contestate, valorizzando la gravità e l'insistita reiterazione dei fatti, i precedenti plurimi e specifici dell'imputato e l'assenza di contrari elementi sintomatici della necessaria meritevolezza. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consigere estensore Il Presidente Sergio Beltrani, " Alfredo Mantov