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Ordinanza — n. 11135/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds under Art. 581 c.p.p. regarding fraud conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11135/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Aldo Passeggio inadmissible due to a failure to meet specific pleading requirements. Passeggio argued that the lower court erred in finding the subjective element of fraud and incorrectly denied a statutory mitigating circumstance, claiming the appellate court ignored his cognitive issues. The court rejected these claims because the appeal did not specifically address the reasoning of the appellate judgment, violating the requirement for precise grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specifically cite the grounds of the challenged decision and the facts supporting the complaint, otherwise it is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement Article 581 c.p.p. lack of motivation cognitive capacity defense perseguimento penale per truffa deficit cognitivi cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSEGGIO ALDO nato a NAPOLI il 16/04/1946 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Rovigo aveva riconosciuto Aldo Passeggio responsabile dei delitti di truffa a lui ascritti per cui, con le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. stimate equivalenti alla contestata recidiva, il vincolo della continuazione e la finale riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena complessiva di mesi 6 di reclusione ed Euro 200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del Passeggio lamentando: 2.1 erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di truffa: rileva come la Corte di Appello abbia giudicato infondata la doglianza difensiva articolata sulla insussistenza dell'elemento soggettivo che è stato ritenuto sulla scorta delle modalità oggettive dell'azione non tenendo conto della situazione cognitiva problematica del ricorrente e della mancanza di elementi costitutivi della condotta; 2.2 erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e illogicità della motivazione sulla richiesta di riconoscimento della attenuante che la Corte territoriale ha respinto senza alcuna motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 La sentenza di appello ha congruamente ed esaustivamente motivato con riguardo ai motivi di gravame che erano stati articolati dalla difesa in ordine ai presupposti della affermazione di penale responsabilità proprio facendo leva sui dedotti problemi cognitivi del Passeggio su cui la Corte ha argomentato facendo puntuale e specifico riferimento alle emergenze fattuali; il ricorso, dal canto suo, non considera minimamente le argomentazioni sviluppate dai giudici veneziani per replicare al motivo di appello risultando perciò formulato in termini assolutamente ed in ammissibilmente generici, ovvero in modo tale da non tener conto e da non confrontarsi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata; tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 3.2 Altrettanto generico ed anzi del tutto incomprensibile è il secondo motivo dal momento che si contesta l'omessa motivazione sul mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. che invece, come ancora una volta puntualmente chiarito dalla Corte di Appello, era già stata ritenuta dal primo giudice che l'aveva valutata nel giudizio di comparazione tra circostanze di opposto segno.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25.1.2022 Il Consiglier estensore Il Pres