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Ordinanza — n. 11134/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeals dismissed for lack of specific motivation references under procedural code articles 581 and 591.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11134/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the joint appeals by Enzo Amato and Terence Marcus Milate inadmissible due to a complete lack of specific references to the contested reasoning in the lower court's judgment. The appellants challenged their conviction for aggravated extortion and a separate charge, but their grievances failed to cite the specific paragraphs where the appellate court addressed the contested issue of liability and the non-actionability of the threatened claim. Consequently, the court ruled that the appeals were procedurally defective under the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the requests and the imposition of fines on the appellants.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: Appeals must contain specific references to the contested reasoning; generic grievances lacking such citations are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeals inadmissibility lack of motivation specific references procedural defect code of criminal procedure joint appeal minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
Enzo Amato e Terence Marcus Milate ricorrono congiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la loro condanna in ordine al reato di concorso in estorsione aggravata e la condanna del primo in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMATO ENZO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 24/09/1980 MILATE MARCUS TERENCE nato a REGGIO CALABRIA il 23/10/1998 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Enzo Amato e Terence Marcus Milate ricorrono congiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la loro condanna in ordine al reato di concorso in estorsione aggravata e la condanna del primo in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen. alle pene per ciascuno ritenute di giustizia dal Tribunale deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di estorsione ed alla sua qualificazione giuridica. gricors0 Kgralmente inammissibild perché proposti per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata affermazione di responsabilità, ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), la non azionabilita' in giudizio della pretesa azionata con minaccia, per non essersi effettivamente verificato l'incidente de quo (f. 14 della sentenza impugnata).

La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe - della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consig iere estensore Il Presidente sergi4 Beltrahi Alfredo Mantovano CiAkr • • A" D TO