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Ordinanza — n. 11133/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for excessive penalty as barred by prior plea bargain renunciation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11133/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by three defendants inadmissible due to procedural defects and lack of standing. The appellants challenged a second-instance judgment regarding generic mitigating circumstances and excessive sentencing, arguing violations of specific criminal procedure articles. The court ruled that because the defendants had previously renounced the right to appeal in exchange for a penalty agreement, they lost the procedural capacity to file new cassation requests, rendering them inadmissible under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The power of disposition granted to parties regarding penalty agreements in the second instance creates preclusive effects on the entire proceedings, including the appeal stage, thereby barring subsequent cassation requests based on the same grounds.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility penalty agreement renunciation procedural preclusion effect excessive penalty challenge generic mitigating circumstances ammende per infrazione procedurale valore litigioso motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
- che l'imputato Luigi Di Napoli ha proposto ricorso contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando l'eccessività della pena; - che il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi ex lege non consentiti, avendo questa Corte (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 581, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. C) cod. proc. pen.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
art. 599-bis cod. proc. pen
- che l'imputato Luigi Di Napoli ha proposto ricorso contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando l'eccessività della pena; - che il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi ex lege non consentiti, avendo questa Corte (Sez.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LUCARELLI ANTONIO nato a NAPOLI il 26/06/1994 DI NAPOLI LUIGI nato a NAPOLI il 04/05/1998 CACCAVALLO ANTONIO nato a NAPOLI il 08/07/1999 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che l'imputato Luigi Di Napoli ha proposto ricorso contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando l'eccessività della pena; - che il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi ex lege non consentiti, avendo questa Corte (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194 - 01) già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione; - che gli imputati Antonio Lucarelli ed Antonio Caccavallo ricorrono contro la sentenza indicata in epigrafe deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'eccessivita' della pena: - che i motivi sono privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. poiché non considerano le corrette argomentazioni in virtù delle quali la Corte di appello ha motivato le contestate statuizioni, valorizzando le gravi modalita' del reato accertato, la assenza di sintomi di resipiscenza e comunque di ulteriori elementi sintomatici della necessaria meritevolezza; - che la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe, - della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria:

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25/01/2022 Il Consiglier estensore Il Pres