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Ordinanza — n. 11131/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible for introducing substantive merits review not permitted by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11131/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it sought a substantive review of the judge's failure to apply a specific exemption article. The appellant argued for a thorough verification of exemption causes and adequate sentencing motivation, but the defense counsel's arguments fell outside the statutory grounds for challenging plea bargain sentences. The court ruled that the legislature explicitly excluded such substantive reviews from the admissible grounds for cassation appeals against plea agreements.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if it introduces a substantive review of the judge's evaluation of exemption causes or sentencing treatment, as these grounds were expressly excluded by the 2017 legislative reform.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentence substantive merits review exemption cause evaluation de plano procedure abbandono del procedimento per truffa motivi di revisione revisione del trattato

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n.
Art. 129, cod. proc. pen.
per l'impugnazione della sentenza di patteggiannento, dal momento che il ricorso introduce, sostanzialmente, la verifica della mancata applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Legge n. 103 del 2017
— come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza di applicazione della pena pronunciata su accordo intervenuto dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art.
art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza in epigrafe, applicava all'imputato Umberto Ioio la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di truffa aggravata.
art. 129 cod. proc. pen
per l'impugnazione della sentenza di patteggiannento, dal momento che il ricorso introduce, sostanzialmente, la verifica della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018 Cc.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1010 UMBERTO nato a NAPOLI il 12/02/2002 avverso la sentenza del 12/03/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI,E1-a~Ass-a-1-1e-paiti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 32874/2021 FATTO E DIRITTO 1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza in epigrafe, applicava all'imputato Umberto Ioio la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di truffa aggravata.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del ricorrente il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata adeguata verifica circa la insussistenza di cause di proscioglimento ed alla insussistenza di una adeguata motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso deve essere trattato secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza di applicazione della pena pronunciata su accordo intervenuto dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. Tale norma dispone che: "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". 3.1.

Va, invero, rilevato che il ricorso è inammissibile poiché il denunciato vizio non rientra tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. per l'impugnazione della sentenza di patteggiannento, dal momento che il ricorso introduce, sostanzialmente, la verifica della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. solo genericamente prospettata, ipotesi che il legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018 Cc. (dep. 01/02/2018 ) Rv. 272014 - 01.

E' palese, infine, che la contestata asserita incompleta motivazione in punto di trattamento sanzionatorio è censura, all' evidenza, inammissibile in ipotesi di impugnazione di una sentenza di patteggiamento, alla luce del chiaro dettato normativo sopra richiamato.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25