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Ordinanza — n. 11127/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeal on fraud charges due to lack of explicit victim punishment declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11127/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to the lower court's conviction for continued fraud. The appellant argued that the first-instance judges failed to explicitly declare the victim's willingness to punish, yet the appellate court correctly inferred this intent from the victim's formal complaint and subsequent ratification of the report. The Supreme Court ruled that such implicit intent is legally sufficient and that the appellant's second ground constituted an impermissible re-evaluation of factual evidence, which remains the exclusive domain of the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The requirement for an explicit declaration of punishment by the victim is not absolute, as implicit intent derived from a formal complaint and its subsequent ratification suffices to establish the necessary condition for criminal liability.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility fraud contract charges victim punishment declaration implicit intent ratification factual re-evaluation prohibition procedural nullity grounds appellate court powers accuse di truffa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 11726 del 16/10/1997
(Conforme Sez. 5, n. 11726 del 16/10/1997, Rv.
Sez. 3 -, Sentenza n. 28837 del 08/09/2020
(Sez. 3 -, Sentenza n. 28837 del 08/09/2020 Ud.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINARDI ALESSANDRO nato a PALERMO il 05/05/1987 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 32763/2021 FATTO E DIRITTO 1. Alessandro Minardi, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stato condannato alla pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 640,00 di multa per i reati di truffa continuata di cui ai capi da A) ad M), deducendo due motivi.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge per non avere i giudici di merito dichiarato la improcedibilità relativamente al reato di cui al capo c) in difetto di una dichiarazione espressa di punizione da parte della persona offesa, Teresa Caruso. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di truffa contrattuale quanto alle condotte di cui ai capi F) ed H). Assume che sulla scorta delle complessive emergenze processuali non era emersa la prova del fatto tipico di truffa, mancando la dimostrazione dell'ingiusto profitto con l'altrui danno.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Osserva la Corte che correttamente i giudici di appello hanno ritenuto sporta regolare querela da parte di Teresa Caruso in quanto la stessa ha denunziato l'occorso alla stazione dei C.0 di San Vito lo Capo sottoscrivendo un atto qualificato come denunzia/querela, con il riconoscimento delle conseguenti facoltà in favore della persona offesa. Invero la volontà di chiedere la punizione del colpevole non è sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall'esame dello stesso atto di querela, onde a tal fine è sufficiente che la denuncia di un fatto costituente reato alla polizia giudiziaria venga successivamente ratificata, dovendosi dedurre da tale comportamento l'implicita volontà di perseguirne penalmente l'autore. (Conforme Sez. 5, n. 11726 del 16/10/1997, Rv. 209272-01). (Sez. 3 -, Sentenza n. 28837 del 08/09/2020 Ud. (dep. 19/10/2020) Rv. 280627 - 01. 2.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto le censure proposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso le tesi difensiva ed ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova delle contestate truffe contrattuali anche in danno dei signori Angelini e Tilaro (capi F ed H).

Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine ai reati di cui sopra e non essendo configurabile la dedotta violazione di legge tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure di cui al secondo motivo, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il