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Ordinanza — n. 11126/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of correlation between plea agreement request and internal continuation application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11126/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal filed by Filippo Longobardi inadmissible. The defense argued that the plea agreement lacked reference to internal continuation, yet the lower court applied it alongside facts from a prior judgment. The court ruled that the agreement explicitly covered the contested facts, making the omission of internal continuation irrelevant to the plea's validity.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea agreement is inadmissible if the request in the agreement correlates with the facts and the sentence, as no ground for review exists.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea agreement correlation internal continuation of punishment correlation between request and sentence procedural law Italy contratto di durata credito a lungo termine inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.
Va premesso ai sensi del nuovo art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
81, 644 c.p.), la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGOBARDI FILIPPO nato a TORRE ANNUNZIATA il 23/09/1966 avverso la sentenza del 08/06/2021 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATApart udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 32739/2021 FATTO E DIRITTO 1. Il G.U.P. del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza in data 8 Giugno 2021, applicava all'imputato Filippo Longobardi in relazione ai fatti contestati (artt. 81, 644 c.p.), la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione alle condotte di usura continuata, in continuazione con i reati oggetto della sentenza n. 339/2019, pena complessiva stabilita in anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Filippo Longobardi lamentando violazione di legge in quanto nell' accordo mancava ogni riferimento alla continuazione interna, applicata dal giudice, ma era stata solamente chiesta l'applicazione della pena concordata in continuazione con i fatti di cui alla sentenza n. 339/2019.

3. Il ricorso è inammissibile. Va premesso ai sensi del nuovo art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". Occorre, quindi, evidenziare che nel caso in esame non sussiste alcuna di dette ipotesi in quanto come è dato desumere dall' accordo in atti l'imputato ha chiesto l'applicazione della pena concordata in relazione di fatti come contestati nel capo di imputazione fatti ex artt. 81, 644 c.p.) sicchè non può oggi lamentare in questa sede il fatto che andava esclusa la continuazione interna.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 Gennaio