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Ordinanza — n. 11125/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing error in plea bargain due to calculation mistake not affecting final penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11125/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that calculation errors in plea bargain sentencing are not reviewable if the final penalty remains within the agreed terms. The appellant argued the most serious crime was misidentified, but the court found the error in recidivism calculation did not alter the agreed sentence. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, calculation errors in sentencing do not justify cassation appeals if the final penalty matches the agreement and does not constitute illegality.

Parole chiave

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plea bargain sentencing calculation error review recidivism computation continuing offense cassation inadmissibility penal agreement sentencing discretion commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.
del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza in data 3 Giugno 2021, applicava all'imputato Liberato Russo la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza in data 3 Giugno 2021, applicava all'imputato Liberato Russo la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 18304 del 23/01/2019 Cc.
(Sez. 5, Sentenza n. 18304 del 23/01/2019 Cc. (dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO LIBERATO nato a VICO EQUENSE il 14/07/1995 avverso la sentenza del 03/06/2021 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATApattravvistr alte-1=171 udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 32738/2021 FATTO E DIRITTO 1. Il G.d,P. del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza in data 3 Giugno 2021, applicava all'imputato Liberato Russo la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui ai capi 1) (art. 56, 110, 628 commi 2 e 3 n. 1 e 61 n. 5 c.p.), 2) art.110, 81 e 648 c.p.) e 3) 61 n.2, 35'67 c.p.), così determinata: pena base per il reato di cui al capo 1) anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, aumentata per la continuazione a complessivi anni tre di reclusione ed euro 1.500,00 di multa ridotta per il rito ad anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore di fiducia dell'imputato il quale lamenta violazione di legge in punto di determinazione della pena in quanto il reato più grave era, in realtà, quello di ricettazione di cui al capo 2).

3. Il ricorso è inammissibile. Va, invero, osservato che in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'ad. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale. (Fattispecie nella quale l'aumento per la ritenuta recidiva era stato erroneamente computato sulla pena già incrementata per la continuazione). (Sez. 5, Sentenza n. 18304 del 23/01/2019 Cc. (dep. 02/05/2019 ) Rv. 275915- 01. Non vedendosi, chiaramente, in ipotesi di pena illegale il motivo è da ritenere, quindi, manifestamente privo di fondamento.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'ad. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 Gennaio 2021/ Il Consigliere Estensore Il Pr