Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing reduction due to prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Alfredo Cerello's appeal inadmissible for failing to meet the specificity requirements of Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure. Cerello challenged the appellate court's reduction of his sentence following the prescription of a separate offense, arguing violations of law and reasoning. The court rejected these claims because the appeal contained no specific references to the reasoning in the contested judgment regarding the photographic evidence used to establish liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks the specific grounds required by law, as dogmatically formulated complaints without references to the reasoning of the contested judgment are deemed entirely devoid of the necessary specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERELLO ALFREDO nato a CAMPOBASSO il 08/02/1973 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Alfredo Cerello ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di ricettazione di un assegno bancario di provenienza furtiva, riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale per effetto del contestuale proscioglimento, per intervenuta prescrizione, dall'ulteriore reato in origine ascrittogli, deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata affermazione di responsabilità, ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico„ in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), le intervenute individuazioni fotografiche, motivatamente ritenute attendibili (cfr. ff. 4 s. del provvedimento impugnato).
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consi liere estensore Il Presidente S Sergio Cani Alfredo Mantovano n DEP7,7fTAT