Italian court dismisses appeal for prescription violation due to late prescription period and sanctions costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defense's claim regarding the extinction of the crime by prescription was manifestly unfounded. The court determined that the applicable prescription period would not mature until May 8, 2022, well after the appeal was filed, despite the defense's arbitrary calculation ignoring potential recidivism. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros to the Fine Fund for the culpable filing of an inadmissible appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 474 c.p.; The appeal is inadmissible if the claim of prescription violation is manifestly unfounded due to the expiration of the prescription period, and the appellant is liable for procedural costs and a monetary fine for the culpable cause of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINOPOLI LUCIO nato a NAPOLI il 29/03/1973 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Lucio Minopoli ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di cui all'art. 474 cod. pen., deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati, in quanto il termine di prescrizione applicabile (che arbitrariamente il difensore quantifica senza tenere conto della contestata e non esclusa recidiva reiterata infraquinquennale, giudicata equivalente alle attenuanti generiche) matura non prima del 08/05/2022, oltre eventuali sospensioni.
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presi