Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and unfounded prescription arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Mario Cannone's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cannone challenged a second-instance conviction for aggravated robbery, arguing violations of law regarding his liability and claiming the crime had expired. The court rejected these claims because the grievances lacked specific factual references and the defense incorrectly calculated the prescription period, which had not yet elapsed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks the required specificity of grievances or if the arguments regarding prescription are manifestly unfounded based on incorrect legal calculations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNONE MARIO nato a CONVERSANO il 16/11/1977 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Mario Cannone ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di rapina aggravata alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, e chiedendo in subordine dichiararsi estinto il reato per prescrizione. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi: - in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formulano - con riferimento all'affermazione di responsabilità, doglianze assolutamente prive di riferimenti agli elementi puntualmente riepilogati nella motivazione del provvedimento impugnato (in particolare, ff. 5 s.), in accordo con la sentenza di primo grado, come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità; - in parte manifestamente infondati, poiché il termine di prescrizione applicabile (che arbitrariamente ed assertivamente il difensore quantifica in anni 18), è in realtà pari, secondo la vecchia e più favorevole previsione di legge, ad anni 22 e mesi 6, oltre eventuali sospensioni, e non è ancora decorso dalla data del commesso reato (10/08/2003).
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consi liere estensore Il Presidente Serg Beltranit Alfredo Manto