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Ordinanza — n. 11118/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific motivation references under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11118/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Bellapianta's appeal against the Second Instance Court's sentencing decision totally inadmissible. Bellapianta argued for mitigating circumstances regarding theft and subsequent handling of stolen car parts, but the appeal failed to cite specific paragraphs of the lower court's reasoning. The court ruled that the appeal lacked the required specificity under Articles 581 and 591 of the Criminal Procedure Code, leading to a total dismissal and an order for Bellapianta to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, e Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it formulates grievances absolutely devoid of references to the motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of motivation specificity Criminal Procedure Code mitigating circumstances denial theft and handling of stolen goods court costs and fine procedural defect restituzione speciale

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLAPIANTA GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 13/08/1982 avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Giuseppe Bellapianta ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine ai reati di ricettazione ed altro, in continuazione, riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale, deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti di cui agli articoli 648, comma secondo, e 62-bis cod. pen. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini delle contestate statuizioni, ha correttamente valorizzato la gravità del reato di ricettazione (avente ad oggetto numerosi pezzi di ricambio di autovetture rubait), ed i plurimi e specifici precedenti dell'imputato.

La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M.. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/01/2022 Il Consigli 4-e estensore Il Presidente Sergio eltrani Nfredo Mantovano C