Criminal appeal dismissed as inadmissible for non-justified ground under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Motolese inadmissible without formalities. Motolese challenged a lower court's sentencing decision, arguing a lack of reasoning regarding his acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the ground raised did not fall within the specific exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; The appeal must be based on one of the specific grounds listed in the law, and failure to do so renders it inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOTOLESE GIUSEPPE nato a TARANTO il 20/04/1989 avverso la sentenza del 21/02/2020 del TRIBUNALE di TARANTOdok viso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'imputato Giuseppe Motolese ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti c.p.p., ha applicato nei suoi confronti, in ordine al reato di danneggiamento aggravato ascrittogli, la pena concordata, deducendo vizi di motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; - che all'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti; - che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis c.p.p.; - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza; - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità ock detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consigl re estensore Il Presidente Sergio Beltrani ,Alfredo Mantovano •'....1