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Ordinanza — n. 11116/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding injury and assault charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11116/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Nunzio Lotito inadmissible due to a complete lack of specific references to the lower court's reasoning. Lotito challenged convictions for robbery, aggravated injury, and assault, but his arguments failed to cite the specific parts of the appellate judgment he disputed. Consequently, the court ruled that the procedural defect barred any examination of substantive issues like prescription or evidence.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds for complaint are formulated without specific references to the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity procedural defect criminal procedure Supreme Court lodo impugnazione di decisioni amministrative lotta agli insetti

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
D'Alessandro, ed il fatto che, nel darsi alla fuga, l'imputato speronò e tamponò l'autovettura di servizio degli operanti, condotta che integra certamente il resto di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005
217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv.
Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008
231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
239400; argomenta anche da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOTITO NUNZIO nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 13/01/1972 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nunzio Lotito ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine ai reati di rapina, lesioni aggravate e resistenza a p.u. ascrittigli alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale, deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza degli ultimi due reati. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini dell'integrazione dei predetti reati, ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), le certificate lesioni personali riportate dal m.11o Mattiello e dal Car.

D'Alessandro, ed il fatto che, nel darsi alla fuga, l'imputato speronò e tamponò l'autovettura di servizio degli operanti, condotta che integra certamente il resto di cui all'art. 337 cod. pen. Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione del reato di lesioni aggravate eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239400; argomenta anche da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). La declaratoria d'inammissibilità totale dell ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità dil detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 2, t dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/01/2022 Il Consiglier estensore Il Presidente Sergio B ltran 'Alfredo Mantovano