Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11115/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11115/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11115/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSIGLIO ILARIA nato a ALESSANDRIA il 24/07/1977 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdete-ervvésrraftrrart i; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BIELTRANI; «( Darla Marsiglio ricorre personalmente contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di appropriazione indebita alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., come modificati dalla I. n. 103 del 2017, vigente dal 03/08/2017, i ricorsi per cassazione devono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da avvocati iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, non essendo più consentito sottoscriverli personalmente.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11115/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come a sua volta modificato dalla citata legge n. 103 del 20:17, la predetta inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

Generato dall'IA
indennità di patrocinio spese di gratuito patrocinio diritto a un difensore cancellazione dall'albo avvocati patrocinio obbligatorio spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 613 cod. proc. pen
272010) hanno già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSIGLIO ILARIA nato a ALESSANDRIA il 24/07/1977 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdete-ervvésrraftrrart i; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BIELTRANI; «(

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Darla Marsiglio ricorre personalmente contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di appropriazione indebita alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., come modificati dalla I. n. 103 del 2017, vigente dal 03/08/2017, i ricorsi per cassazione devono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da avvocati iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, non essendo più consentito sottoscriverli personalmente.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272010) hanno già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, sollevata per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 Conv. EDU , nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato (o indagato) personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive: l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come a sua volta modificato dalla citata legge n. 103 del 20:17, la predetta inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consiglie e estensore Il Presidente Sergio eltranil Alfrledo Mantovano Dppos!TATO IN EnIfi i jk f\rn 28 i 0- -Ar-