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Ordinanza — n. 11114/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding territorial jurisdiction in theft cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11114/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Luigi Accattatis's appeal inadmissible due to a complete lack of specific grounds required by criminal procedure law. Accattatis challenged a lower court's confirmation of his conviction for receiving stolen goods, arguing violations of territorial jurisdiction rules. The court rejected these claims because the appeal failed to cite specific passages from the contested judgment, adhering to the principle that theft is an instantaneous crime where the location of the stolen item's possession is irrelevant to jurisdiction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1; Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal must specify the grounds of complaint with reference to the contested judgment; generic complaints lacking such specificity are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure law territorial jurisdiction inadmissible appeal specific grounds requirement receiving stolen goods court of cassation procedural defect risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, c.p.p.
Art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Art. 616, c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 26106 del 21/03/2019, Bonsanto, Rv. 276057
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCATTATIS LUIGI nato a COLOSIMI il 06/05/1955 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Luigi Accattatis ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di ricettazione di un compressore di provenienza furtiva ascrittogli alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale, deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto alla ritenuta competenza per territorio. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini del rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio, si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 26106 del 21/03/2019, Bonsanto, Rv. 276057), per il quale, poiché il reato di ricettazione ha carattere istantaneo, ai fini della determinazione della competenza per territorio non può essere attribuito alcun rilievo alcun rilievo al luogo in cui è stata accertata la detenzione della cosa, ma occorre, invece, verificare l'esistenza di dati indicativi del luogo in cui la cosa può essere venuta in disponibilità del reo.

La declaratoria d'inammissibilità totale d& ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità ch detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consigli re estensore Il Presidente Sergio Beltràni Alfredo Mantovan