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Ordinanza — n. 11112/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11112/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11112/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ABEDALLAH MOETZ nato il 28/05/1998 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Imperia aveva riconosciuto Ben Abedallah Moetz responsabile dei delitti di •rapina aggravata, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale aggravata e perciò, con il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed Euro 2.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere applicando infine la pena accessoria conseguente alla entità della pena principale;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11112/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina infrazione qualificata traffico aggravato di stupefacenti reati penali gravi aggravamento della pena pene e misure

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ABEDALLAH MOETZ nato il 28/05/1998 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Imperia aveva riconosciuto Ben Abedallah Moetz responsabile dei delitti di •rapina aggravata, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale aggravata e perciò, con il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed Euro 2.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere applicando infine la pena accessoria conseguente alla entità della pena principale;

2. ricorre per cassazione il difensore del Ben Abedallah lamentando: 2.1 violazione di legge per non aver escluso l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.; richiama, a tal proposito, i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte; 2.2 violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sostenendo che lo stato di emarginazione del ricorrente rappresenta condizione idonea a tal fine.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Il primo motivo è infatti formulato in termini assolutamente generici perché la difesa si limita a richiamare una massima giurisprudenziale disinteressandosi del tutto della risposta fornita dalla Corte di Appello sull'omologo motivo di censura che era stato articolato nei confronti della decisione di primo grado. Ed è appena il caso di ribadire che tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 3.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte di Appello motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche non soltanto in forza della condizione di irregolarità dell'imputato sul territorio nazionale ma, anche, della recidiva infraquinquennale essendosi egli reso responsabile di una rapina aggravata e di lesioni personali commesse soltanto pochi giorni prima del fatto per cui si discute e per la quale era stato tratto in arresto ed aveva definito la vicenda con sentenza di applicazione concordata della pena:

Anche in tal caso, peraltro, il ricorso si disinteressa totalmente della motivazione della sentenza impugnata limitandosi a lamentare l'omessa considerazione dello stato di emarginazione dell'imputato quale elemento su cui fondare una valutazione diversa.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25.1.2022 Il Consiglier9.estensore Il Presidente Pi